Formazione docenti di ogni ordine e grado e delle Università
Formazione Sicurezza sul Lavoro del personale docente
Con Interpello n. 1-2025 la commissione per gli interpelli risponde al quesito posto dall’Università degli Studi di Udine in merito ai:
“percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Re-gioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.
In particolare, viene chiesto di chiarire se “il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all’esito della valuta-zione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.
A riguardo la risposta della Commissione per gli Interpelli è esaustiva, si sofferma sugli obblighi del datore di lavoro, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 smi e relativi Accordi Stato Regioni che disciplinano la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori nonché sulle risultanze della valutazione dei rischi aziendali effettuata in base alla classificazione dei codici ATECO e ritiene che:
“il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.”