Chi può fare docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro?

La normativa è vasta, per non dire vastissima, non è sempre di facile e immediata individuazione il criterio che di fatto comprova la qualificazione di una docenza per un determinato tipo di percorso formativo o parte di esso.

 

Tuttavia, è abbastanza ovvio, oramai, che la figura del Formatore Sicurezza sul Lavoro non è una figura improvvisata o che nasce in tempi brevi: bensì tale qualificazione è frutto di una serie di competenze pregresse, titoli ed esperienze che costituiscono congiuntamente il know-how che il docente/formatore deve possedere all’atto della qualificazione.

 

Dunque, una oggettiva ricognizione che si caratterizza di una valida analisi dei titoli posseduti ed un percorso nel tempo intrapreso, che in molti casi rappresenta un vero e proprio processo di metamorfosi che si caratterizza per i diversi livelli di competenza, sempre crescenti, che ne definiscono il profilo professionale (Tutorcodocente/docenteCoordinatoreResponsabile di progetto etc.).

 

Sicuramente quando si parla della professione del Formatore Sicurezza sul Lavoro si fa netto riferimento ad una professione di elevata competenza specifica non rappresentata da un ordine/collegio poiché professione non regolamentata. La normativa dettaglia in modo specifico quali sono i requisiti che qualificano il docente/formatore a seconda dei diversi percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

 

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
Qualifica il Formatore Sicurezza sul Lavoro secondo sei criteri distinti tenendo conto di quattro aree distinte (Area normativa/giuridica/organizzativa – Area rischi tecnici – Area rischi igienico-sanitari – Area relazioni/comunicazione).

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Di seguito proponiamo una panoramica.

 

Accordo Stato – Regioni 221/CSR 21/12/2011 (Lavoratori – Preposti – Dirigenti)

Allegato A punto 1

Rimanda ai criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro

 

Accordo Stato – Regioni 223/CSR 21/12/2011 (Formazione RSPP Datore di Lavoro)

Allegato A punto 2

Rimanda ai criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro

 

Accordo Stato – Regioni 53/CSR 22/02/2012 (Formazione Attrezzature di Lavoro)

Allegato A punto 2.1

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.

 

Accordo Stato – Regioni 53/CSR 22/02/2012 (Formazione ASPP/RSPP)
Allegato A punto 3

Rimanda esplicitamente ai criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro ai sensi del DI 06/03/2013.

 

 

Accordo Stato-Regioni (Formazione Addetti lavori in quota)
Allegato XXI d.lgs. 81/2008 punto 2

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
Sono richiesti comunque sempre 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un co-docente che si occupa delle pratiche).

 

 

Accordo Stato-Regioni (Formazione Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi)
Allegato XXI d.lgs. 81/2008 punto 2
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

 

 

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Formazione Addetti attività pianificazione, controllo e apposizione segnaletica stradale traffico veicolare).

Allegato 2 punto 4

Docenze per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per la parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

 

Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 (Formazione Addetti Antincendio)
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