Requisiti formatore antincendio
Normativa – Decreto 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
Soggetti Formatori – oltre ai VVFF, i corsi di cui al presente decreto possono essere svolti anche da soggetti formatori/erogatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti specifici.
Docente che intende svolgere sia la parte teorica che la parte pratica
Prerequisito – Diploma di Scuola Superiore e alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza 90 ore (sia in ambito teorico che pratico in materia antincendio)
- Frequenza corso teorico/pratico di TIPO A erogato dai VVFF (allegato V)
- Iscrizione elenchi art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006 + frequenza corso pratico solo Modulo 10 (allegato V)
- Personale VVFF cessato servizio per almeno 10 anni.
Docente che intende svolgere solo la parte pratica
Prerequisito – Diploma di Scuola Superiore e alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza ≥ 90 ore (ambito pratico)
- Frequenza corso teorico/pratico di TIPO C erogato dai VVFF (allegato V)
- Personale VVFF cessato servizio per almeno 10 anni
Docente che intende svolgere solo la parte teorica
Prerequisito – Diploma di Scuola Superiore e alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza ≥ 90 ore (ambito teorico)
- Frequenza corso teorico/pratico di TIPO B erogato dai VVFF (allegato V)
- Iscrizione elenchi art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006
- Personale VVFF cessato servizio per almeno 10 anni
Ad oggi il DM 10/03/1998 non prevede nessun requisito specifico per svolgere la docenza in materia antincendio, i soggetti formatori devono possedere comprovata esperienza in materia antincendio.
Da Ottobre 2022 entrerà in vigore il nuovo DM 02/09/2021, oltre ai requisiti dei docenti i soggetti formatori devono possedere comprovata esperienza in materia antincendio.