Formazione Formatori Sicurezza sul Lavoro

La figura del Formatore Sicurezza sul Lavoro, spesso identificata come docente, risponde a requisiti specifici e definiti dalla normativa – nello specifico – dal D.I. 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro” in attuazione a quanto previsto dall’art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ma non solo e capiremo perché.

Innanzitutto, per meglio comprendere i principi ispiratori degli strumenti normativi che definiscono i contorni di una delle figure chiave in ambito sicurezza sul lavoro, occorre fare una riflessione proprio sui primi due termini che danno la denominazione al citato decreto: criteri e qualificazione.

Introduzione la D.I. 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro.

Se con la parola criterio, pare abbastanza evidente, si vogliano fornire una serie di specifiche tecniche che individuano univocamente i requisiti che deve possedere tale figura professionale è altrettanto meno ovvio specificare che tali specifiche, appunto, intese e desunte come requisiti non fanno riferimento solo a titoli o solo ad esperienza ma bensì ad entrambi.

Assunto ciò, ad esempio come già avviene per il primo criterio: “Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (v. infra per l’individuazione delle “aree tematiche” cui fare riferimento)” dove tale indicazione attiene al requisito in termini di esperienza mentre per quanto riguarda il requisito in termini di titoli occorre rifarsi al prerequisito, ossia, il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il Decreto Interministeriale 6/03/2013

In attuazione dell’art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.), i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del formatore-docente in relazione ai corsi di formazione rivolti ai Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008), agli RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.
I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore-docente per le attività di addestramento.

Eroga la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi.

I sei criteri che qualificano il Formatore Sicurezza sul Lavoro

Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Primo criterio: Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (v. infra per l’individuazione delle “aree tematiche” cui fare riferimento).

Secondo criterio: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
    corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Terzo criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

lettera a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

lettera b) in alternativa:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
    corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Quarto criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

lettera a) almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

lettera b) in alternativa:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
    corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Quinto criterio: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
    corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Sesto criterio: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
    corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Individuazione delle aree tematiche

Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro:

Mantenimento della Qualificazione

Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale:

  • alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive;

  • inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

Scarica il DI 06.03.2013

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

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