Interpello n. 1/2022

Interpello n. 2/2022: obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.lgs. 81/08

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.lgs. 81/08 e smi”.

 

Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

 

La Regione LazioDirezione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: “(…) se l’obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41

 

Conclusioni:

la Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.

 

Considerazione libera:

A questo punto, resta spontaneo chiedersi che fine faccia il principio di autorevole dottrina adottato, in modo soggettivo, fino a prima dell’interpello citato, ad esempio nei casi in cui la norma non esplicitava l’obbligo di sorveglianza sanitaria per quel particolare tipo di rischio a cui una classe omogenea di lavoratori risultasse esposta, procedendo il datore di lavoro motu proprio al coinvolgimento diretto del Medico Competente per l’istituzione del conseguente protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

 

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