Interpello n. 1/2022

Interpello n. 2/2022: obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.lgs. 81/08

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.lgs. 81/08 e smi”.

 

Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

 

La Regione LazioDirezione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: “(…) se l’obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41

 

Conclusioni:

la Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.

 

Considerazione libera:

A questo punto, resta spontaneo chiedersi che fine faccia il principio di autorevole dottrina adottato, in modo soggettivo, fino a prima dell’interpello citato, ad esempio nei casi in cui la norma non esplicitava l’obbligo di sorveglianza sanitaria per quel particolare tipo di rischio a cui una classe omogenea di lavoratori risultasse esposta, procedendo il datore di lavoro motu proprio al coinvolgimento diretto del Medico Competente per l’istituzione del conseguente protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

 

Formatori24 corsi sicurezza lavoro