patente a crediti

PATENTE A CREDITI: MODIFICATO L’ARTICOLO 27 DEL TESTO UNICO D.LGS. 81/08 SMI

Il D.L. del 2 Marzo 2024 n.19 convertito in legge n. 56 del 29/04/2024 ed in vigore dal 02/05/2024 nel suo articolo 29 comma 19 modifica e riscrive l’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 smi, ed aggiorna gli articoli 90 c.9 e 157c1 lett. C

Vediamo come cambia l’articolo 27 del Testo Unico, il quale, nel suo testo originale, recava:

Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’ applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.61 1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

La modifica, come detto, riscrive integralmente l’articolo aggiornandolo nel seguente:

Art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

 1) la morte: venti crediti;

 2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

 3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Una sintesi, di più facile lettura quanto sopra esposto evidenziamo la struttura del nuovo articolo:

Commi 1 e 2: Soggetti destinatari della patente e requisiti per ottenerla

  • Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili art. 89, comma 1 lettera a)
  • La patente viene rilasciata in formato digitale dalla competente sede dell’INL, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti del legale rappresentante o del lavoratore autonomo:
  • Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • Adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 37;
  • Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • Possesso del DURC in corso di validità (Documento Unico di Regolarità contributiva);
  • Possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)
  • nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Commi 3 e 8: punteggio

Il punteggio iniziale della patente è di 30 crediti, che consentono ai soggetti indicati al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14. L’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, per un periodo di 6 mesi.

Commi 4 e 5: decurtazioni e sospensioni

La patente viene decurtata in correlazione alle risultanze degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei soggetti interessati. Nello specifico:

  • decurtazione di 10 crediti per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I;
  • decurtazione di 7 crediti per accertamento di violazioni per esposizione di lavoratori ai rischi dell’Allegato XI;
  • 5 crediti per provvedimenti sanzionatori art. 3, commi 3 e seguenti, del DL n. 12 del 22/02/2022, convertito dalla Legge n. 73 del 23/04/2002;
  • Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • Morte: 20 crediti;
  • Inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale: 15 crediti;
  • Inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di 40gg: 10 crediti

La patente può essere sospesa, in via cautelativa, per un massimo di 12 mesi, in caso di infortuni gravi, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.

L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati per lo stesso accertamento ispettivo non possono comportare una decurtazione complessiva superiore a 20 crediti.

Commi 6 e 7: notifiche e reintegri

Gli atti e i provvedimenti definitivi, di cui ai commi 4 e 5, sono resi noti dall’amministrazione competente, oltre che ai destinatari, anche alla sede territoriale dell’INL, entro 30gg dalla notifica agli stessi. La sede territoriale dell’INL procede alla decurtazione dei crediti entro 30 gg dalla comunicazione.

Il reintegro dei crediti decurtati avviene a seguito della frequenza, da parte dei soggetti interessati dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi previsti all’art. 37, comma 7. Ogni corso consente di riacquistare 5 crediti, ma solo a seguito della trasmissione della copia del relativo attestato di frequenza alla sede territoriale dell’INL di competenza. Non possono essere recuperati più di 15 crediti. Dopo 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 e dopo l’avvenuta presentazione dell’attestato, la patente potrà essere incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti (salvo che non siano stati ricevuti altri atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5). Se le imprese adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti all’articolo 30, la patente viene incrementata di altri 5 crediti

Comma 9: portale nazionale del sommerso e modalità di richiesta

Tutte le informazioni relative alla patente sono raccolte in una sezione specifica del portale nazionale del sommerso previsto all’articolo 19 del decreto legge n. 36 del 30/04/2022, convertito dalla legge n. 79 del 29/06/2022. Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente e i contenuti informativi della stessa, sono individuati con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 10: altri ambiti

Le disposizioni contenute in questo articolo possono essere estese ad altri ambiti di attività, espressamente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di eventuali accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Comma 11: SOA

Sono escluse dall’obbligo di richiesta e di conseguimento della patente, le imprese in possesso di attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

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