Preposto

Preposto: nuovi compiti e responsabilità

Va specificato, che l’individuazione della figura di Preposto nell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, con il nuovo aggiornamento del D. Lgs. 81/2008 smi. intercorso a seguito del DL 146/2021, ricade esplicitamente negli obblighi a carico del Datore di Lavoro ed eventualmente del Dirigente tramite l’art. 18 comma b-bis al pari dell’individuazione e della nomina dei soggetti facente parte la squadra delle emergenze (addetti al primo soccorso aziendale e addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze).
Inoltre, tramite l’art. 56 sono esplicitate le sanzioni direttamente a carico del Preposto in violazione di quanto previsto dall’articolo 19 che ne elenca estrinsecamente le responsabilità.
L’individuazione di tale figura deve essere effettuata cum grano salis, soprattutto in funzione dell’organigramma aziendale.
Inoltre, in attesa di ulteriori chiarimenti da fonti istituzionali, l’individuazione del Preposto deve tener conto della sua estrinseca definizione persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
 
Art. 19 Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività’ indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:  «a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
b) verificare affinché’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio  in  caso di emergenza e dare istruzioni affinché’ i lavoratori,  in  caso  di  pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu’ presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e)  astenersi, salvo   eccezioni   debitamente   motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro  attivita’  in  una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
((f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore  di lavoro e al dirigente le non conformità’ rilevate));
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
 
Art. 56 Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) «, f) e f -bis )»;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).))
 
A tal proposito è doveroso ricordare che il datore di lavoro e il dirigente – ove presente – che non ottempera a quanto previsto dall’articolo 18 comma b -bis) «individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; sarà soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 55 comma d) «con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b -bis ), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis».
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