Prevenzione incendi per attività scolastiche

La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi

La progettazione della sicurezza antincendio per le attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del Fuoco ha l’obiettivo di ridurre la probabilità di incendi e limitare le relative conseguenze. Questa progettazione è regolamentata dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se riguarda luoghi di lavoro, è soggetta anche alle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).

Esistono due approcci progettuali per la sicurezza antincendio:

  1. Approccio prescrittivo: Si basa su regole specifiche e prescrizioni dettagliate.
  2. Approccio prestazionale: Si adatta alle caratteristiche e alle esigenze specifiche delle attività, consentendo soluzioni tecniche flessibili.

Il Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) promuove l’approccio flessibile e offre standard di sicurezza elevati. Questo strumento descrive una strategia antincendio che, a seconda dei livelli di prestazione scelti, adotta diverse soluzioni progettuali. Inoltre, il Codice integra misure antincendio conformi o alternative.

Una parte importante del Codice è la Sezione V (Regole tecniche verticali), che inizialmente comprendeva solo tre regole trasversali o di servizio applicabili a più attività. Queste regole riguardano le aree a rischio specifico e le aree a rischio per atmosfere esplosive.

La progettazione della sicurezza antincendi può essere affrontata utilizzando due diverse metodologie.

  1. Approccio prescrittivo:
    • Questo approccio, di natura deterministica, è storicamente utilizzato nella normativa italiana.
    • Si basa su un insieme di norme prescrittive, che richiedono al progettista di seguire pedissequamente le disposizioni normative senza spazi di manovra significativi.
    • Vantaggi:
      • Facile e uniforme applicazione da parte del progettista.
      • Ragionevole aspettativa di uniformità di giudizio da parte dei “controllori”.
    • Svantaggi:
      • Estrema rigidità delle prescrizioni normative, che talvolta obbliga il progettista a richiedere deroghe.
  2. Approccio prestazionale (Fire Safety Engineering):
    • Di origine anglosassone, si basa sullo studio dinamico dell’incendio e sulla previsione scientifica delle prestazioni dell’attività progettata.
    • Utilizza modelli di calcolo per simulare incendi complessi.
    • Vantaggi:
      • Estrema flessibilità, consentendo soluzioni adattabili alle specifiche esigenze.
    • Svantaggi:
      • Validazione dei modelli di calcolo.
      • Richiesta di preparazione da parte del progettista e dei “controllori”.
      • Oneri computazionali quando si utilizzano modelli di campo.

Entrambi gli approcci hanno i loro meriti e limiti, ma l’approccio prestazionale offre maggiore flessibilità e adattabilità alle situazioni specifiche

Attività scolastiche – la normativa applicabile

Per la progettazione di un’attività scolastica è (ancora) possibile seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.;
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i.6: V.7 “Attività scolastiche”.

Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.

Appare pertanto evidente quanto la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

• costi di progettazione;

• costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);

• possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;

• vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività. L’attento progettista, pertanto, eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.

Il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.

Il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, con successive modifiche, riguarda le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. Questo decreto stabilisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali utilizzati come scuole di qualsiasi tipo e grado. L’obiettivo è proteggere le persone e preservare i beni dal rischio di incendio.

Ecco alcuni punti chiave del decreto:

  1. Applicazione: Le norme si applicano agli edifici e ai locali di nuova costruzione o agli edifici esistenti che subiscono modifiche sostanziali dopo l’entrata in vigore del decreto. Le modifiche sostanziali includono il rifacimento di oltre il 50% dei solai, il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento dell’altezza.
  2. Tipi di scuole: Le scuole vengono suddivise in base al numero previsto di studenti e personale docente e non docente presenti contemporaneamente.
  3. Norme transitorie: Per gli edifici esistenti, si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 del decreto, che riguardano le norme transitorie.

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di studenti e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del decreto.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico, purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

La Regola Tecnica Verticale V.7

Il d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i.8 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività.

La V.7 prevede, al par. V.7.2, le seguenti classificazioni:

Ø in relazione al numero di occupanti n:

• OA: 100 < n ≤ 300;

• OB: 300 < n ≤ 500;

• OC: 500 < n ≤ 800;

• OD: 800 < n ≤ 1200;

• OE: n > 1200.

Ø in relazione alla massima quota dei piani h:

• HA: h ≤ 12 m;

• HB: 12 m < h ≤ 24 m;

• HC: 24 m < h ≤ 32 m;

• HD: 32 m < h ≤ 54 m; • HE: h > 54 m.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

• TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;

• TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;

• TO: locali con affollamento > 100 persone;

Nota Ad esempio: aula magna, mensa, …

• TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;

Nota Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …

• TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …

Nota Ad esempio: le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

• TZ: altre aree.

Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le aree TK.

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