Procedure standardizzate per la valutazione del rischio
Le procedure standardizzate per la valutazione del rischio sono previste dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 smi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate.
Inoltre, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, ad esclusione di:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.
Sono aziende di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) rispettivamente:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012
I modelli della redazione e stesura delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio sono state emanate con l’approvazione del DI 30/11/2012 “Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f)”.
Scopo della procedura è quello di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti attori del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi aziendali.
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Il documento di valutazione dei rischi redatto secondo tale procedura deve esplicitamente riportare la dicitura: realizzato secondo le procedure standardizzate.
I passi, previsti dal DI 30/11/2012, per la procedura di valutazione del rischio standardizzata sono rispettivamente:
1° Passo: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda
3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate
4° Passo: Definizione del programma di miglioramento
Limiti di utilizzo procedura standardizzata secondo l’interpello n. 14/2013
In sintesi, quando a seguito della valutazione effettuata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (art. 29, comma 7, lett. b) e/o a rischio biologico, il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate.
Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.
Resta inteso che, qualora dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.