Chi può fare docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro

Chi può fare docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro

La figura del Formatore Sicurezza sul Lavoro non è una figura improvvisata o che nasce in tempi brevi, bensì tale qualificazione è frutto di una serie di competenze pregresse, titoli ed esperienze che costituiscono congiuntamente il know-how che il docente/formatore deve possedere all’atto della qualificazione.

Dunque, una oggettiva ricognizione che si caratterizza per la certezza dei titoli posseduti ed un percorso nel tempo intrapreso, che in molti casi rappresenta un vero e proprio processo di metamorfosi che si caratterizza per i diversi livelli di competenza sempre crescenti che ne definiscono il profilo professionale (Tutor – co-docente/docente – Istruttore – Responsabile del progetto formativo etc.).

Sicuramente quando si parla della professione del Formatore Sicurezza sul Lavoro si fa netto riferimento ad una professione di elevata competenza non rappresentata da un ordine/collegio poiché professione non regolamentata.

La normativa dettaglia in modo specifico quali sono i requisiti che qualificano il docente/formatore a seconda dei diversi percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 smi.

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

Qualifica il Formatore Sicurezza sul Lavoro secondo sei distinti criteri tenendo conto di quattro distinte aree (Area normativa/giuridica/organizzativa – Area rischi tecnici – Area rischi igienico-sanitari – Area relazioni/comunicazione).

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Accordo Stato – Regioni 59/CSR 17/04/2025

Il nuovo Accordo Stato Regioni, approvato durante la Conferenza Stato-Regioni, accorpa i precedenti abrogandoli, creando un quadro normativo più coerente, si tratta degli Accordi sottoelencati:

Accordo Stato – Regioni 221/CSR 21/12/2011 (Formazione Lavoratori – Preposti – Dirigenti)

  • Allegato A punto 1 rimanda ai criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro

Accordo Stato – Regioni 223/CSR 21/12/2011 (Formazione RSPP Datore di Lavoro)

  • Allegato A punto 2 rimanda ai criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro

Accordo Stato – Regioni 53/CSR 22/02/2012 (Formazione Attrezzature di Lavoro)

  • Allegato A punto 2.1 Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.

Accordo Stato – Regioni 53/CSR 22/02/2012 (Formazione ASPP/RSPP)

  • Allegato A punto 3 rimanda esplicitamente ai criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro ai sensi del DI 06/03/2013.

La formazione degli Addetti lavori in quota:

  • Allegato XXI d.lgs. 81/2008 punto 2 Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
  • Sono richiesti comunque sempre 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un co-docente che si occupa delle pratiche).

La Formazione Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi:

  • Allegato XXI d.lgs. 81/2008 punto 2 Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Formazione Addetti attività pianificazione, controllo e apposizione segnaletica stradale traffico veicolare)

  • Allegato 2 punto 4 Docenze per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
  • Per quanto invece riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per la parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

Ritornando al nuovo Accordo Stato – Regioni 59/CSR del 17/04/2025

Un elenco esaustivo dei percorsi di formazione del nuovo Accordo – Stato Regioni

  • Corso di Formazione Generale Lavoratori
  • Corso di Formazione Specifica Lavoratori
  • Corso di Formazione Preposto
  • Corso di Formazione Dirigente
    • Modulo Aggiuntivo Cantieri
  • Corso di Formazione Datore di Lavoro
    • Modulo Aggiuntivo Cantieri
  • Corso di Formazione Datore di Lavoro che Svolge i Compiti di RSPP
    • Modulo Tecnico Integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia
    • Modulo Tecnico Integrativo 2: Pesca
    • Modulo Tecnico Integrativo 3: Costruzioni
    • Modulo Tecnico Integrativo 4: Chimico – Petrolchimico
  • Corso di Formazione RSPP, Responsabile Del Servizio Prevenzione E Protezione
    • Modulo A
    • Modulo B
      • Modulo Specializzazione B-SP1: Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnia
      • Modulo Specializzazione B-SP2: Pesca
      • Modulo Specializzazione B-SP3: Costruzioni
      • Modulo Specializzazione B-SP4: Sanità Residenziale
      • Modulo Specializzazione B-SP5: Chimico – Petrolchimico
    • Modulo C
  • Corso di Formazione per Coordinatore Per la Progettazione e per L’esecuzione dei Lavori (CSP – CSE)
  • Corso di Formazione per Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che Operano in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (DPR n. 177/2021)
  • Corso di Formazione per l’Abilitazione degli Operatori di Attrezzature:
    • Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
    • Addetti alla conduzione di gru per autocarro
    • Addetti alla conduzione di gru a torre
    • Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
    • Addetti alla conduzione di gru mobili
    • Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
    • Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    • Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
    • Addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (CRF)
    • Addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
    • Addetti alla conduzione di Carriponte

E’ sempre richiesta l’esperienza pregressa, vale a dire la qualificazione del formatore secondo il Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013 per la parte teorica, per la parte pratica viene richiesta anche l’esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature oggetto di formazione.   

Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 – Formazione Addetti Antincendio

  • Corso di Formazione per addetti Antincendio: TIPO – 1
  • Corso di Formazione per addetti Antincendio: TIPO – 2
  • Corso di Formazione per addetti Antincendio: TIPO – 3

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Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 – Formazione Addetti al Primo Soccorso

  • Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso: Aziende Gruppo A
  • Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso: Aziende Gruppo B-C

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

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