D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato
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Key Takeaways
- Il D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato regola la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.
- Il decreto protegge i lavoratori e si basa su un sistema di gestione della sicurezza per individuare e ridurre i rischi.
- Contiene 13 Titoli, 306 articoli e 51 allegati, riunendo normative esistenti in un unico testo.
- Nel gennaio 2026, ci sono stati aggiornamenti tra cui l’inserimento di nuovi decreti e link esterni a protocolli di sicurezza.
- Le modifiche future mirano a garantire una tutela sempre più efficace della salute e della sicurezza sul lavoro.
D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato – è lo strumento normativo che, attualmente, regola la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.
L’intero impianto normativo si basa sul principio di tutela del lavoratore, ed in contrapposizione ad alcune obsolescenze del passato, per lavoratore si intende qualsiasi figura ad esso equiparato.
D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è aggiornato periodicamente in modo organico e funzionale, anche alla evoluzione della tutela dei lavoratori in relazione all’avanzamento tecnologico e non solo.
Il D. Lgs. 81/2008 successive modifiche e integrazioni si compone di:
- 13 Titoli
- 306 articoli
- 51 allegati
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Il D. Lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente:
– l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
– la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
– il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
– l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione.
Aggiornamento Gennaio 2026
- Da questa edizione il periodico decreto con l’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno in cui sono pubblicati i relativi decreti, in costante aggiornamento;
- Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 recante “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 105 del 30/04/1956, in vigore dal 1 maggio 1956;
- Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo” pubblicato Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
- Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
- Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” pubblicato sul supplemento ordinario n. 219 alla G.U. n. 293 del 14/12/1996, in vigore dal 29/12/1996;
- Inserito il link esterno alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, n. 25/69/CR6bis/C7 approvate dalla Conferenza delle Regioni e della Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025;
- Inserito il link esterno al Decreto del Direttore dell’INL n. 43 del 25/06/2025 sulle modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti;
- Inserito il link esterno al Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 95 del 09/07/2025 di adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”;
- Inserita la nota INL prot. 5945 del 08/07/2025 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”;
- Inserita la nota INL del 15/07/2025 prot. n. 288 avente ad oggetto: “Riconoscimento crediti aggiuntivi”;
- Inserita la nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16/07/2025, prot. n. 6261 avente ad oggetto: “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”;
- Inserita la nota INL prot. 1496 del 29/07/2025 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti – Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali”;
- Inserita l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3-bis, introdotta dal D.L. 30/06/2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2025, n. 118;
- Inserite le modifiche introdotte dal DM 15/07/2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) all’art. 6 e all’allegato II, punto 3, comma 4, punto 4, comma 4, punto 5, comma 2, lettera a) e al punto 5, comma 7, del DM 01/09/2021;
- Inserita la nota INL prot. n. 7269 del 03/09/2025 ad oggetto: “Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-leggee 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni”;
- Inserito l’interpello n. 1/2025 del 18/09/2025;
- Aggiornato l’art. 4, comma 1, del decreto 24 gennaio 2011, n. 19 con le modifiche apportate dal Decreto 4 agosto 2025, n. 152 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 236 del 10/10/2025 in vigore dal 25/10/2025;
- Inserito l’interpello n. 2/2025 del 20/11/2025;
- Inserito l’art. 3-bis e le modifiche agli artt. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113, 115 e agli Allegati I-bis e XII operate dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) con le note agli artt. 3-bis, 37 comma 4 lett. a), 18 comma 1 lettera u), 26 comma 8, 55 comma 5 lettera i);
- Inserito l’Allegato XLIII-ter e le modifiche agli artt. 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261 e 262, operate dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) in vigore dal 24/01/2026;