DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025 N. 159
Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
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Key Takeaways
- Il DECRETO-LEGGE N. 159/2025 mira a rafforzare la sicurezza sul lavoro con un approccio digitale e integrato.
- Le nuove misure includono revisione delle aliquote INAIL e incentivazione per le imprese virtuose.
- Il sistema della vigilanza aumenta, con l’introduzione di badge digitali per i lavoratori nei cantieri.
- Il decreto prevede anche borse di studio per i superstiti di infortuni sul lavoro e un potenziamento del personale sanitario INAIL.
- Importanti disposizioni riguardano la formazione, la sorveglianza sanitaria e la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il D.L. 159/2025 rappresenta un intervento sistemico che mira a rafforzare la prevenzione, la vigilanza e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con una forte impronta digitale e una visione integrata tra istituzioni, imprese e lavoratori. Per gli esperti del settore, sarà cruciale monitorare l’attuazione dei decreti ministeriali previsti e valutare l’impatto delle nuove misure volte alla riduzione degli infortuni e sull’efficienza ispettiva.
Art. 1 – Revisione aliquote INAIL
- L’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2026, potrà rivedere le aliquote contributive premiando le imprese in bonus in base all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. (“bonus-malus”).
- Revisione anche dei contributi agricoli. è autorizzata a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
- Sono escluse dal riconoscimento del bonus, le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all’INAIL ai fini dell’esclusione del bonus.
Art. 2 – Rete del lavoro agricolo di qualità
- Inserite tra i criteri di esclusione dalla Rete le violazioni in materia di salute esicurezza sui luoghi di lavoro.
- Quote di risorse INAIL dedicate alle imprese agricole virtuose, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che hanno adottato, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 3 – Vigilanza, badge di cantiere e patente a crediti
- L’Ispettorato nazionale del lavoro rafforza la vigilanza, per il rilascio dell’attestato, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
- Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo, il badge di riconoscimento digitale, recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3”.
- Estensione del sistema della “patente a crediti” alle imprese di settori ad alto rischio (Le decurtazioni alla patente sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026, in relazione agli illeciti commessi prima di tale data, continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I -bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Art. 4 – Potenziamento INL e Carabinieri tutela lavoro
- L’INL per gli anni 2026 – 2028 – 2028 è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, Ispettore ordinario e Ispettore tecnico salute e sicurezza. Incremento organico e dotazioni per ispettori del lavoro e carabinieri specializzati.
Art. 5 – Prevenzione e formazione
- l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, formazione obbligatoria (RSPP, RLS, dirigenti), sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Maggiori fondi Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e, in particolare, in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, inoltre promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, interventi di formazione in materia di prevenzione, attraverso l’impiego dei Fondi.
- Promozione di campagne informative e uso di DPI innovativi.
Art. 6 – Accreditamento enti formatori
- entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali criteri, devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.
- I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7 – Sicurezza studenti e percorsi scuola-lavoro
- Tale tutela si applica anche ad eventuali infortuni verificabili nel luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.
- Gli studenti non possono essere inseriti in attività ad alto rischio.
- Maggiore vigilanza su imprese ospitanti.
Art. 8 – Borse di studio ai superstiti
- A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono previste Borse di studio annuali per figli/superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale.
Art. 9 – Assegno d’incollocabilità INAIL
- Aggiornamento dei limiti di età per l’erogazione del beneficio.
Art. 10 – Norme UNI
- Possibilità di aggiornare e recepire norme tecniche UNI come riferimento operativo per la sicurezza.
Art. 11 – Anticipazioni di cassa INAIL
- Disposizioni tecniche per la gestione finanziaria delle varie gestioni assicurative.
Art. 12 – Personale medico INAIL
- Dal 1° novembre 2025, l’INAIL è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato al fine di rafforzare i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa. Misure per assunzione e valorizzazione del personale medico dell’Istituto, per potenziare la sorveglianza sanitaria.
Art. 13 – Semplificazione controlli e spese di giustizia
- Maggior efficienza nei controlli integrati (INL, ASL, INAIL).
- Esenzione INL da alcune spese processuali.
Art. 14 – Sistema informativo SIISL
Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione
di personale alle proprie dipendenze, pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) Tutte le offerte di lavoro che accedono a incentivi devono essere pubblicate sulla piattaforma SIISL.
- Comunicazioni obbligatorie anche tramite SIISL.
Art. 15 – Cultura della prevenzione
- Promozione della cultura della sicurezza e introduzione del tracciamento dei “mancati infortuni” (near miss). L’INAIL, sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
Art. 16 – Ruolo dei Dipartimenti di prevenzione (SSN)
Gli introiti sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali, in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria
Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio , gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali
ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».
- Nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
Art. 18 – Volontari di protezione civile
- Il volontario è equiparato al lavoratore solo per formazione, informazione e dotazioni.
- Obbligo per le organizzazioni di garantire addestramento, informazione e sorveglianza sanitaria.
Art. 19 – Personale a tempo determinato
- Proroga e modifiche per i contratti del personale impegnato nelle attività emergenziali.
Art. 20 – Proroga dello stato di emergenza (Toscana 2023)
- Proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici del novembre 2023 nelle province toscane.
Art. 21 – Entrata in vigore
- Il decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.