
PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ, MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI IN EDIFICI TUTELATI
La pubblicazione dell’INAIL sulla prevenzione incendi per musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati analizza le strategie di sicurezza per questi ambienti, confrontando le soluzioni tradizionali con quelle previste dalla Regola Tecnica Verticale V.10
Obiettivi e contenuti della guida
La guida dell’INAIL fornisce supporto tecnico per la sicurezza antincendio in ambienti culturali. Si concentra sulla valutazione del rischio e sulle misure compensative, tenendo conto delle esigenze di conservazione e fruizione del patrimonio culturale.
Principali novità normative
Le nuove disposizioni introducono diverse innovazioni rispetto alla normativa precedente:
- Esclusione delle attività temporanee: le attività temporanee collocate in edifici che non ospitano permanentemente musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi sono escluse dalla sfera d’azione della norma, consentendo maggiore flessibilità progettuale.
- Requisiti di reazione al fuoco: non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, inclusi arredi storici come librerie, cassettonati e tendaggi.
- Classi di resistenza al fuoco: la classe minima di resistenza al fuoco per i compartimenti a quota inferiore a meno un metro è fissata a 30, raddoppiando per quote pari o al di sotto di meno un metro.
- Misure compensative: sono previste misure compensative per locali aperti al pubblico, aree non aperte al pubblico di superficie superiore a 200 mq e locali con affollamento superiore a 100 persone. In questi casi, se non è possibile l’adeguamento alla classe richiesta, il carico d’incendio specifico di progetto deve risultare al di sotto di 200 MJ/m², attivando un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello III di prestazione.
- Vie di esodo: è ammessa la previsione di scale d’esodo protette, anziché a prova di fumo o esterne, in caso di esodo per fasi, a condizione che siano adottate almeno tre misure antincendio minime.
- Larghezza delle vie di esodo: sono ammesse larghezze inferiori ai valori minimi, purché non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano adottate misure specifiche.
- Piano di limitazione dei danni: è previsto l’obbligo di redigere un piano di limitazione dei danni, da parte del responsabile dell’attività.